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Per iniziativa dei Fondatori Promotori, è costituita la "FONDAZIONE PER LA MATERNITÀ' E LA SALUTE DELLA DONNA E DEL NEONATO - FOEMINA - ONLUS". La Fondazione ha sede in Firenze. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
La Fondazione persegue scopi di pubblica utilità e non ha fine di lucro. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale promuovendo lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico scientifico, in particolare nel campo della ginecologia e ostetricia, di supporto alla prevenzione e cura delle patologie connesse, attivandosi nella ricerca scientifica, nella istruzione e nella formazione con particolare riguardo alle persone disabili ed emarginate e/o comunque bisognose, ed alle persone dei paesi in via di sviluppo. Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione si propone di contribuire, direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni, allo sviluppo della ricerca medica con specifica attenzione ai risvolti applicativi, alla conoscenza e corretto uso dei farmaci ed alla educazione sanitaria, tramite la divulgazione dei risultati delle ricerche effettuate. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle direttamente connesse e accessorie, integrative e/o strumentali.
. Al fine di raggiungere gli scopi prefissati
la Fondazione potrà:
- finanziare e ricevere finanziamenti
per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente
o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche
e/o private, associazioni o altre fondazioni;
- promuovere
e/o finanziare e/o condurre studi e ricerche attinenti, anche
indirettamente, il proprio scopo, pubblicando quelli di maggiore
interesse;
- curare la divulgazione dei risultati delle proprie
ricerche anche attraverso l'organizzazione e promozione di
manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti,
tavole rotonde, convegni, congressi, corsi di aggiornamento
anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti
pubblici o privati;
- promuovere e/o organizzare occasionalmente
manifestazioni di ogni genere allo scopo di raccogliere fondi
da destinare alle finalità istituzionali, in qualunque forma,
anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- incentivare,
anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, ruoli
universitari e simili, ricercatori o laureati in medicina
o lauree affini, che intendano approfondire, in Italia o all'estero,
temi di interesse della Fondazione;
- intrattenere rapporti
e scambi culturali con le Università, gli ospedali, le cliniche,
i centri di assistenza medica, le associazioni e fondazioni
italiane ed estere e comunque ogni ente che persegua scopi
similari;
- produrre materiale didattico, pubblicazioni editoriali,
materiali informativi, audio, video, anche in ambito telematico
e informatico, anche conservando, ordinando e valorizzando
detti supporti in biblioteche ed archivi, consentendone consultazione
e riproduzione;
- promuovere la raccolta di finanziamenti
necessari a realizzare opere edilizie necessarie al raggiungimento
delle proprie finalità, acquisire arredi, strumenti e quanto
utile.
- destinare fondi al sostegno della maternità e del
neonato in condizioni di disagio;
- promuovere la raccolta
di fondi funzionali al perseguimento dei fini statutari della
Fondazione, intendendosi comunque espressamente esclusa qualsiasi
attività riconducibile ad attività di raccolta del risparmio;
- compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale
e finanziaria ritenuta utile per il perseguimento degli scopi
istituzionali con l'osservanza delle prescrizioni di legge;
- costituire società, assumere interessenze e partecipazioni
in società, o aderire ad enti costituiti o costituendi, aventi
finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente
collegate a quelle della Fondazione;
- aprire delegazioni
ed uffici in Italia ed all'estero per facilitare le relazioni
a supporto della propria attività, anche utilizzando personale
messo a disposizione dai fondatori in conformità dei rispettivi
ordinamenti.
Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal Fondo di Dotazione conferito dai Fondatori Promotori
e dagli altri soggetti che acquisteranno la qualifica di Fondatore;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione
a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da
parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili,
le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente
destinati a incrementare il patrimonio per il perseguimento
dei fini istituzionali;
- da donazioni e lasciti a tal fine
destinati;
- dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi
di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
destinerà ad incremento del patrimonio anziché all'esercizio
successivo. Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto
più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando
forme di investimento prudenziali. La composizione e la consistenza
del patrimonio anche se suscettibile di essere modificate
o integrate non potranno subire depauperamenti rispetto al
valore della dotazione iniziale. E' fatto espresso e tassativo
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali
avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante
la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque,
effettuate a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilità
sentito l'organismo di controllo. E' fatto obbligo di impiegare
gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse. Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo
diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le
somme versate dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di
concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche
iniziative. Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori
della Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento
civile.
Per l'adempimento dei suoi fini la Fondazione
dispone delle seguenti entrate:
- delle rendite del proprio
patrimonio;
- degli avanzi degli esercizi precedenti, così
destinati;
- degli eventuali contributi a tal fine conferiti
dai Fondatori e Partecipanti;
- di ogni eventuale contributo
ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- dei proventi delle attività della Fondazione e di ogni altro
provento;
- dei contributi e dei finanziamenti erogati da
Enti pubblici, anche a seguito di convenzioni, e da enti privati
a tal fine destinati;
- delle donazioni, legati ed altre gratuità
ricevute da terzi a tal fine destinati;
- dei fondi raccolti
tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere
i fini e l'attività della Fondazione;
- dai proventi derivanti
dalle attività strumentali.
Sono Fondatori Promotori i soggetti risultanti dall'atto costitutivo della Fondazione. Alla Fondazione possono aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore, altri enti e/o persone giuridiche e/o privati, che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che si obblighino al versamento di una somma di denaro o al conferimento di beni al Fondo di Dotazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. I Fondatori possono, inoltre, versare annualmente un contributo in denaro, da determinarsi in sede di approvazione del Bilancio Preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione, che non costituisce incremento del patrimonio della Fondazione, salvo diversa ed espressa previsione. In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore della Fondazione.
I partecipanti si distinguono in Sostenitori,
Onorari ed Aderenti. I Partecipanti Sostenitori: vengono nominati
dal Consiglio di Amministrazione, individuati tra le persone
fisiche, giuridiche ed altri enti che dimostrino un particolare
interesse alle finalità della Fondazione ed abbiano elargito
contributi destinati al sostenimento delle spese per l'attività
di gestione; i Sostenitori possono contribuire agli scopi
della Fondazione con una attività, anche professionale, di
particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali
od immateriali, nelle forme e nella misura determinata dal
Consiglio di Amministrazione. I Partecipanti Onorari: vengono
nominati dal Consiglio di Amministrazione individuandoli tra
le persone fisiche e giuridiche ed altri enti che contribuiscano
alla realizzazione degli scopi della Fondazione con significativi
apporti di carattere scientifico, attraverso attività di collaborazione
professionale o con opere ed attività di altro tipo. Possono
essere nominate anche le persone fisiche designate dagli organismi
scientifici nazionali ed internazionali maggiormente rappresentativi
nei settori di interesse. I Partecipanti Aderenti: sono le
persone fisiche e giuridiche ed altri enti che, condividendo
le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza
della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante
contributi in denaro, annuali e/o pluriennali. La qualifica
di partecipante sostenitore, onorario e aderente, si acquista
a seguito di deliberazione dell'organo competente nella prima
riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta
da parte dell'interessato corredata dall'indicazione dei requisiti
posseduti. La qualifica di partecipante dura per tutto il
periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
La qualifica di partecipante si perde a seguito di dimissioni
o a seguito di decadenza, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione,
quando:
- rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire
alle attività della Fondazione;
- svolga attività in contrasto
con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- non corrisponda,
in tutto o in parte, il contributo dovuto. I Partecipanti
alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le
erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.
Sono iscritti in un Albo Speciale quegli enti o soggetti che desiderando, per sensibilità, aiutare l'Ente al perseguimento dei suoi scopi, pur non intendendo assumere obblighi fissi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono con personali elargizioni alle finalità dell'Ente. Il Presidente della Fondazione opera per tenere informati gli iscritti all'Albo Speciale sui progetti futuri dell'Ente e per acquisire proposte e suggerimenti per le attività da svolgere.
Gli organi della Fondazione sono:
-
L'Assemblea di partecipazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- La Giunta esecutiva;
-
Il Comitato Scientifico;
- Il Comitato dei Garanti;
- Il Collegio
dei Revisori dei Conti.
L'assemblea dei partecipanti è costituita dai fondatori e dai partecipanti. L'assemblea dei partecipanti: a) nomina, su designazione dei fondatori, fra persone di comprovata esperienza nel settore di interesse della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione; b) nomina il Consigliere spettante ai Partecipanti su designazione degli stessi. c) nomina il Presidente ed uno o più Vice Presidenti della Fondazione, tra i rappresentanti dei Fondatori; d) nomina il Comitato dei Garanti; e) nomina l'organo di controllo; f) ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione fra persone che si sono distinte nei settori di attività della Fondazione; g) formula pareri consultivi e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione, nonché sul Bilancio Preventivo e Consuntivo; h) approva apposito Regolamento interno per la definizione delle proprie modalità di votazione tenendo conto anche dell'eventuale ponderazione di voto, relativamente ai Partecipanti. L'assemblea dei partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei componenti o dai Fondatori Promotori. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione con avviso da recapitarsi a ciascun Fondatore e Partecipante, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione. In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere esplicitata con telegramma, telefax o posta elettronica inviata con almeno tre giorni di preavviso. Nel caso di impossibilità di intervenire alla riunione dell'Assemblea, ciascun membro può delegare in forma scritta, altra persona. Non è previsto limite di delega passiva. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza assoluta. Ciascun membro ha diritto di esprimere voti ponderati in base alle erogazioni effettuate, se previsto da apposito Regolamento. Delle adunanze dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario. Tale verbale viene tempestivamente portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici consiglieri, compreso il Presidente. Ai Fondatori spetta comunque la maggioranza dei consiglieri. Il numero dei componenti può ulteriormente aumentare di un consigliere spettante ai Partecipanti su designazione degli stessi. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, a decorrere dalla nomina, e i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissione o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti
i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria
della Fondazione. In particolare, a titolo non esaustivo:
- nomina, se necessario, la Giunta Esecutiva;
- attribuisce
ai consiglieri ed alla Giunta Esecutiva l'esercizio di funzioni
specifiche;
- nomina i membri del Comitato Scientifico, gli
eventuali sottogruppi e i coordinatori;
- determina la misura
dei compensi spettanti agli organi sociali entro i limiti
di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97;
- nomina il Direttore,
se necessario, al di fuori del suo seno in base a requisiti
di comprovata esperienza e professionalità nei settori di
attività della Fondazione attribuendogli i compiti inerenti
la sua mansione;
- delibera, a maggioranza assoluta dei suoi
membri, l'ammissione di altri soggetti come fondatori, determinandone
la quota da versare a Fondo di dotazione;
- delibera sull'ammissione
dei partecipanti, valutandone le motivazioni, nonché la loro
esclusione.
- delibera le modifiche statutarie, compresa la
proposta di scioglimento e di devoluzione con il voto favorevole
di almeno due terzi dei suoi membri;
- approva, entro il 31
dicembre di ogni anno il Programma delle Attività unitamente
al Bilancio Preventivo ed entro il 30 aprile successivo il
Bilancio Consuntivo;
- approva un Regolamento Etico con l'obbiettivo
di rendere trasparente l'attività della fondazione, dimostrando
la rispondenza allo scopo sociale ed alla normativa che le
regola;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni
e lasciti con beneficio di inventario nonché gli acquisti
e le alienazioni dei beni mobili e immobili determinandone
il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità
statutarie dell'Ente;
- delibera la destinazione specifica
dei fondi su eventuale proposta del Comitato Scientifico;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la
Fondazione ed altri enti o privati;
- stabilisce il numero
e l'entità delle borse di studio da assegnare;
- delibera
gli acquisti nei limiti delle entrate previste, l'assunzione
di personale e/o di collaboratori esterni;
- esamina i provvedimenti
d'urgenza del Presidente e/o della Giunta Esecutiva;
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e potrà essere convocato ogni qual volta lo richiedano motivi di urgenza o di opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o per eventuale disposizione dell'Autorità Governativa. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto da pervenire ai Consiglieri con preavviso di otto giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di particolare urgenza, il Consiglio potrà essere convocato con mezzo telematico inviato tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche tramite conferenza telefonica, oppure in seduta telematica, purché ciascun consigliere dichiari di essere dotato di casella di posta elettronica da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti. La partecipazione dei consiglieri anche se nel proprio domicilio rende comunque valida la seduta telematica. Sarà a cura del segretario, inviare il testo del verbale concordato telematicamente, a tutti i consiglieri per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico. I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri.
Il Presidente della Fondazione è nominato
dall'assemblea dei partecipanti tra i rappresentanti dei Fondatori.
In tema di rieleggibilità si applicano le norme previste per
i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente
esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza
o impedimento, e la firma a nome della Fondazione farà di
per sé prova di fronte ai terzi, dell'assenza o impedimento
del Presidente. Qualora non sia nominato il Vice Presidente,
in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente
sono svolte dal consigliere di amministrazione più anziano.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione
nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente:
- convoca
e presiede il Consiglio di Amministrazione, la Giunta Esecutiva,
il Comitato Scientifico e l'Assemblea;
- vigila sull'andamento
generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
- predispone il Programma dell'Attività unitamente al Bilancio
Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre al Consiglio
di Amministrazione;
- adotta i provvedimenti d'urgenza;
-
nomina procuratori determinandone le attribuzioni;
- esercita
i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione.
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti. Potrà essere integrata da altri Consiglieri. Partecipa il Direttore senza diritto di voto, se nominato. Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominata. La Giunta esecutiva svolge le funzioni specifiche attribuitele dal Consiglio e adotta i provvedimenti d'urgenza. La Giunta esecutiva è presieduta dal Presidente e da questi convocata senza formalità e delibera a maggioranza. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; dovranno essere verbalizzate in apposito libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella della Giunta. Per le formalità di convocazione e di riunione la Giunta adotta la normativa prevista per il Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra personalità distintesi nei campi di attività della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il periodo che viene indicato dal Consiglio di Amministrazione e possono essere cooptati, sostituiti e riconfermati. Il Comitato Scientifico può essere suddiviso in Sezioni di lavoro per singole attività. Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione. Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri della Sezione interessata o di tutto il Comitato secondo norme regolamentari che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato scientifico esprime pareri ed indirizzi, non vincolanti, sulle attività che gli verranno sottoposte dal Presidente. Il Comitato Scientifico relaziona al Consiglio di Amministrazione sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate.
Potrà essere nominato un Comitato di Garanti, con funzione di comitato etico, costituito da tre membri nominati dall'Assemblea dei partecipanti. Il ruolo di garante è incompatibile con l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
E' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente, e due Supplenti. Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea di Partecipazione e dura in carica 3 anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui Bilanci Preventivi e sul Bilancio Consuntivo. Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Revisore Unico che deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili.
L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
La Fondazione si estingue:
- in caso
di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi
istituzionali;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa,
dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;
- a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza
di qualunque interessato, anche di ufficio. Il Consiglio di
Amministrazione propone l'estinzione della Fondazione e la
devoluzione del suo patrimonio ad altra organizzazione non
lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
in via prioritaria ad Enti con finalità analoghe a quelli
istituzionali, sentito il parere vincolante dei Fondatori
Promotori e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3,
comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
La Fondazione, a seguito di parere favorevole dei Fondatori Promotori e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può fondersi o comunque confluire, in o con altri enti che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali. Nell'eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile ovvero il patrimonio divenisse insufficiente al conseguimento degli scopi istituzionali, l'Autorità Governativa, anziché dichiarare estinta la Fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione mantenendo per quanto possibile l'osservanza delle volontà dei fondatori.
La Fondazione, osservando di fatto tutte le prescrizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs 460/97 e successive modificazioni, potrà fregiarsi del segno distintivo ONLUS. La denominazione della Fondazione ''FONDAZIONE PER LA MATERNITA' E LA SALUTE DELLA DONNA E DEL NEONATO - FOEMINA - ONLUS", è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. La fondazione potrà utilizzare più brevemente l'acronimo FOEMINA.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare quanto disposto in materia Onlus del D. Lgs. 460 del 4 Dicembre 1997 e successive modificazioni.